Articolo di Domenico Calò, Professionista Certificato sistemi ISO. Esperto anti-bribery, anti-riciclaggio, protocolli di legalità e data protection. Security Manager di 2 lotti di un progetto di infrastruttura critica ferroviaria.
Il danno reputazionale e penale per le aziende ad alto rischio come quelle che operano nel settore delle costruzioni.
Il concetto di corruzione può essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ma anche di quei comportamenti di entità giuridiche private coinvolte in un iter amministrativo Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II; Capo I, del codice penale. Ma anche le situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Reati conseguenti a comportamenti illeciti, subdoli, censurabili sotto ogni profilo. Di corruzione si parla, si intende anche come “compromissione”, vivono o possono subirne gli effetti gli strumenti, un mezzo di trasporto, un ponte, un viadotto, una galleria, una linea ferroviaria, etc.
I fattori che possono intervenire nella determinazione di un episodio corruttivo e le sue conseguenza, possono essere molteplici.
Criticità interdittive e ostative
Ci soffermiamo sulla corruzione come comportamento illecito dell’essere umano e le sue vulnerabilità. Delle vulnerabilità del soggetto privato, del soggetto pubblico, con le sue variabili in termini di configurazione di reato. Comportamenti che portano conseguenze ed impattano sull’economia, alterandola. Negli ultimi anni il nostro Paese ha fatto notevoli passi avanti, dotandosi di strumenti legislativi sempre più innovativi, efficaci in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione. A livello mondiale, già nel 2016, è stato stimato dal FMI intorno al 2% l’impatto della corruzione del PIL mondale. Cinque anni da allora, ma la situazione rimane severa. Il Global Corruption Barometer indica un valore del 5%. Ci sono dati notevoli e incoraggianti sul fronte dei risultati in tema di prevenzione della corruzione e di contrasto, ma è necessario perseverare.
C’è costante necessità di migliorare il posizionamento dell’Italia nella classifica annuale di Transparency sulla Percezione della Corruzione. Eravamo ad un Rank2019 di 51/198, con una livello nella classifica di 53 su 180.
Per il Report 2020, siamo ad un Rank2020 di 52/180, con una livello nella classifica di 53 su 100.
Secondo i sondaggi dell’Eurobarometro, mediante la misurazione del CPI (Corruption Perception Index), l’Italia si è classificata 61esima su 168 Paesi nel 2015 e 60esima su 176 Paesi nel 2016, 54esima nel 2017 e 53esima per livello di corruzione percepita.
E’ evidente che si tratti di credibilità interna ed internazionale. Questione di dignità e di reputazione, di opportunità per il nostro Paese e le aziende nazionali. Pur nella consapevolezza che la pandemia SARS-CoV-2 che ci ha travolti, influirà negativamente sul trend.
Ad ogni modo, come rappresentato a suo tempo dal Presidente di Transparency International Italia, in tema di miglioramento:
“…è frutto dell’impegno italiano in questi ultimi anni sul fronte anticorruzione: dopo la legge Severino del 2012 sono stati fatti diversi progressi, tra cui l’approvazione delle nuove norme sugli appalti, l’introduzione dell’accesso civico generalizzato e, soprattutto, la recente legge a tutela dei whistleblower. Non va neppure trascurato l’importante lavoro svolto da ANAC per prevenire il fenomeno e garantire un migliore funzionamento delle amministrazioni pubbliche…”.
In tale quadro, è possibile affermare che vi è una maggiore consapevolezza, rigore e sensibilità delle organizzazioni private e delle pubbliche amministrazioni nel bandire gare e conferire appalti. Si impone di mettere in campo comportamenti virtuosi per proteggere gli Asset aziendali dalla corruzione.
Sul fronte normativo lo scenario è, allo stato, ben definito con i protocolli di legalità, la tracciabilità dei flussi finanziari, codice degli appalti; e ancora, D.Lgs 231/2001 ANAC e le proprie linee guida. E, come detto, nuovi strumenti legislativi come il D.Lgs 15.03.2017, n. 38 “attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22.07.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato. Le norme internazionali, fra tutte la ISO 37001:2016, Sistema di Gestione Anticorruzione (ABMS).
E’ interessante, utile e può rivelarsi strategico per un organizzazione dotarsi di un ABMS, opportunamente integrato nei sistemi già adottati, strutturati in azienda come quello sulla qualità e il D.Lgs 231/2001, perché aiutano l’azienda a verificare in maniera puntuale, tutti i settori del proprio business al fine di proteggerlo dai danni conseguenti a episodi di corruzione in cui si potrebbe esser coinvolti. Senza tralasciare il c.d. Whistleblower. Figura prevista dalla norma ISO 37001 e in Italia dalla legge 30.11.2017 n.179. Già introdotta dalla Legge n.190/2012 (Legge Severino).
I danni al business e a quelli reputazionali, possono essere devastanti. Le implicazioni e le conseguenze dettate da un comportamento o approccio corruttivo del dominus aziendale o sui responsabili, volontario e consapevole o quello dall’amministratore pubblico, dal Pubblico Ufficiale, sono gravissime.
Può esser definito “l’inizio della fine”
Consapevolezza e accountability, pilastri di una buona amministrazione.
Può esser utile citare un case study particolarmente significativo tratto dalla mia personale pregressa esperienza. Riguarda un azienda del c.d. “settore 28” che può collocarsi, in una scala di valutazione del rischio corruzione: “medio-alto”.
Ebbene, questa azienda, entrata in contatto con esponenti di piccolo calibro della criminalità organizzata, ha consentito a soggetti di dubbia professionalità e moralità di frequentare i propri cantiere. Da lì comincia un iter di “penetrazione”.
L’azienda era sana o così appariva. A causa di un contingente periodo recessivo era entrata in sofferenza economica. Questo non poteva giustificare l’adozione di comportamenti contra legem. Cedere alle adulazioni, all’affarista nebuloso, al mafioso dal “colletto bianco”, risultasuicida per l’azienda. Ma così è stato!
Sarebbe difficile, se non impossibile, ad esempio applicare una remediation, mutuando l’approccio metodologico della ISO 22301. Impossibile riprendersi da un evento catastrofico di tal natura.
Epilogo: fine del business e ciclo aziendale storico; criticità nella tenuta delle maestranze; provvedimenti cautelari; revoca iscrizione nelle white list; recesso appalti pubblici; penali sanzionatorie; revoca affidamenti bancari &, “The End”, titoli di coda…:
Compromissione dello status reputazionale.
Un approccio vincente può esser adottare comportamenti virtuosi e di protezione del business; proteggete la propria reputazione; verificate e monitorate costantemente le aree e settori del mercato aziendale a rischio corruzione; adottare misure di rotazione delle funzioni aziendali e degli incarichi.
Infine, come detto, far ricorso a sistemi di gestione di prevenzione anticorruzione con utili strumenti come le linee guida ANAC, gli audit di terza parte, l’adozione di un ABMS – ISO 37001:2016. E per le Stazioni Appaltanti, i protocolli di legalità.