Articolo a cura di dott.ssa Alessandra Sciascia, Master Anticorruzione Tor Vergata
Codice delle Leggi Antimafia
Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 27 ottobre, del Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” importanti novità sono state apportate al D.lgs. n. 159/2011, c.d. “Codice delle Leggi Antimafia”, nella prospettiva di rafforzare il sistema di prevenzione.
Significativa è l’introduzione dell’articolo 94-bis che riconosce al prefetto la possibilità di prescrivere all’impresa, società o associazione interessata, allorquando accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, misure amministrative di prevenzione collaborativa, in alternativa all’emanazione di un’interdittiva antimafia.
In particolare, la nuova disposizione prevede che il prefetto, in tali ipotesi, possa imporre l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più di una serie di misure tra cui, innanzitutto, emerge l’imposizione dell’adozione ed efficace attuazione delle prescrizioni organizzative previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ex artt. 6, 7 e 24-ter del D.lgs. n. 231/2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale.
Modello di organizzazione, gestione e controllo
Nel concreto bisognerà, quindi, adottare ed efficacemente attuare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati e affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di essi e di curare il loro aggiornamento ad un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Naturalmente, il raggio di azione del Modello non potrà essere circoscritto alla previsione delle modalità concrete di prevenzione dei soli reati di criminalità organizzata (di cui all’art. 24-ter del Decreto 231), ma dovrà essere esteso anche su ulteriori illeciti che risultino essere strumentali all’infiltrazione mafiosa (nella specie ritenuta occasionale) rispetto all’attività svolta dall’ente interessato.
Le misure
Le altre misure prevedono, invece, la possibilità, per il prefetto, di imporre all’interessato alcune comunicazioni al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente relative a:
- atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, atti di pagamento ricevuti, incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti;
- eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi per le società di capitali o di persone;
- contratti di associazione in partecipazione stipulati.
Inoltre, per gli atti di pagamento/riscossione e per i finanziamenti si potrà richiedere di utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. In aggiunta a tali misure, viene riconosciuta al prefetto la possibilità di nominare uno o più esperti (in numero non superiore a tre), individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto, qualora accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascerà un’informazione antimafia liberatoria ed effettuerà le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Principio del contraddittorio
Ulteriore importante novità legislativa è, poi, la modifica dell’articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011 che introduce, in assenza di particolari esigenze di celerità o di salvaguardia di procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, il principio del contraddittorio nell’ambito delle attività propedeutiche al rilascio delle informazioni antimafia interdittive o all’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa.
Nel dettaglio, viene previsto che al soggetto interessato venga data tempestiva comunicazione, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e l’assegnazione di un termine non superiore a venti giorni per presentare memorie scritte e richiedere l’audizione.
La procedura del contraddittorio si concluderà entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’interessato e al suo termine il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, disporrà l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, o adotterà l’informazione antimafia interdittiva, nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.